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Commercio in Aree Pubbliche in forma itinerante
Descrizione

Cos'è:

L'autorizzazione di tipo B consente all'operatore:
a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;
c) l'esercizio del commercio nell'ambito delle manifestazioni mercantili ed extramercantili regionali, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupato (spunta);
d) vendita al domicilio;
e) l'esercizio dell'attività nelle aree di sosta prolungata, qualora previste dai Comuni al fino al massimo di cinque ore;
f) l'esercizio dell'attività in tutte le aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata.

Per le modalità di esecuzione, visionare il TITOLO I parte II art. 4 del Regolamento.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

L'attività può essere svolta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite (l'autorizzazione non può essere rilasciata a società di capitali).

Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art. 2, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per esercitare un'attività commerciale.

Requisiti professionali
I soggetti che intendano esercitare un'attività commerciale relativa al settore merceologico "alimentare" devono possedere, oltre ai requisiti morali, anche uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps.
In caso di società il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Come fare?

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante- tipologia B - è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società. La richiesta deve essere presentata in bollo utilizzando la modulistica comunale. Alla stessa deve essere allegata copia di un documento di identità valido, copia del permesso di soggiorno (se trattasi di extracomunitari) e documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (nel caso di settore alimentare). La normativa regionale di settore dispone che allo stesso soggetto fisico o giuridico, non possa essere rilasciata più di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Nel caso di subingresso: deve essere presentata comunicazione al Comune, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto, utilizzando la modulistica comunale e allegando copia dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata da notaio (o certificato notarile sostitutivo), copia di un documento di identità valido, originale dell'autorizzazione del cedente, copia del permesso di soggiorno (se trattasi di extracomunitari) e documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (nel caso di settore alimentare). Il subentrante può operare, fino al rilascio del titolo autorizzatorio reintastato, con la copia della comunicazione con gli estremi di presentazione al Comune e copia del titolo autorizzatorio del cedente. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, l'interessato ne dà comunicazione entro sessanta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale che provvede alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a comunicazione nella quale deve essere dichiarato il possesso del requisito professionale (nel caso di generi alimentari).

 

Validità:

 L'attività di commercio itinerante (autorizzazione tipologia B) deve essere attivata entro 6 mesi dalla data del rilascio.

Dove e quando:

Presso Ufficio di Polizia Locale area commercio aree pubbliche negli orari di ufficio dalle ore 08.45 alle 11.00 da Lunedì al Sabato.

Riferimento Normativo:

  • D.Lgs. n. 114/98;
  • L.r.n.28/99;
  • D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 del 01/03/2000;
  • D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.e

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 22/06/2023 10:48

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