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Autorizzazioni temporanee
Descrizione

Cos'è:

L'ufficio gestisce le vicende giuridiche (es. rilasci, subingressi, variazioni, ecc.) delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali su area pubblica, sia in forma itinerante che con concessioni di posteggio; gestisce le autorizzazioni temporanee e le concessioni temporanee in occasione di fiere, feste, mercati tematici o altre riunioni straordinarie di persone; gestisce, con riferimento ai produttori agricoli, le comunicazioni per la vendita al dettaglio in forma itinerante o con posteggio, nonché il rilascio delle concessioni di posteggio per la vendita diretta sui mercati cittadini a seguito di apposito bando comunale.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

 

L'attività può essere svolta da persone fisiche o da società di persone regolarmente costituite (l'autorizzazione non può essere rilasciata a società di capitali).

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art. 2, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per esercitare un'attività commerciale.

Requisiti professionali

I soggetti che intendano esercitare un'attività commerciale relativa al settore merceologico "alimentare" devono possedere, oltre ai requisiti morali, anche uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Inps.
In caso di società il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

Come fare?

Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, sulla base di criteri e modalità procedimentali da definirsi in sede locale.
La domanda per ottenere un'autorizzazione temporanea deve essere presentata da coloro che ne hanno titolo almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.

Dove e quando:

Presso Ufficio di Polizia Locale area commercio aree pubbliche negli orari di ufficio dalle ore 08.45 alle 11.00 da Lunedì al Sabato.

Tempi e costi:

L'attività può essere iniziata sin dalla data di presentazione della SCIA al Comune fatto salvo il caso di posteggio fisso per cui l'attività potrà essere iniziata solo a seguito di concessione di posteggio.

Note:

La possibilità di vendita si estende anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Riferimento Normativo:

  • D.Lgs. n. 114/98; L.r.n.28/99;
  • D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 del 01/03/2000;
  • D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.e i.
Pagina aggiornata il 22/06/2023 10:51

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