A seguito del D.L. 04/07/2006 n. 223, l’autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, anche gli Uffici Comunali.
La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell’atto di autentica.
Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la
firma del coniuge.
Si applicheranno soltanto i costi dell'imposta di bollo (Euro 16,00).
Le suddette autenticazioni ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio anagrafe.
Autenticazione degli atti di vendita di autoveicoli
Immediato, previo appuntamento con l'ufficio