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Vendita di prodotti provenienti in misura prevalente da azienda di produttore agricolo

I produttori agricoli singoli od associati, iscritti nel registro imprese, che intendono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende per coltura e/o allevamento, debbono presentare apposita segnalazione al Sindaco.

Vendita di prodotti provenienti in misura prevalente da azienda di produttore agricolo
Descrizione

Cos'è:

I produttori agricoli singoli od associati, iscritti nel registro imprese, che intendono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende per coltura e/o allevamento, debbono presentare apposita segnalazione al Sindaco.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

soggetti legittimati ad esercitare le attività di vendita diretta dei prodotti agricoli sono sia gli imprenditori individuali sia quelli costituiti in forma societaria, purché iscritti nel registro delle imprese. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Come fare?

VENDITA IN FORMA ITINERANTE O COMMERCIO ELETTRONICO: Occorre presentare S.C.I.A. al Sindaco del Comune nel quale ha sede l'azienda di produzione, indicando: le generalità del richiedente; gli estremi della qualifica di produttore agricolo; gli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati; la specificazione, rispettivamente se di coltura e/o di allevamento, dei prodotti di cui si intende praticare la vendita.

 

VENDITA SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO E VENDITA IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO: Occorre presentare S.C.I.A. al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita, indicando: le generalità del richiedente; gli estremi della qualifica di produttore agricolo; gli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati; la specificazione, rispettivamente se di coltura e/o di allevamento, dei prodotti di cui si intende praticare la vendita.

La comunicazione deve essere corredata: richiesta di assegnazione del posteggio (nel caso di commercio su aree pubbliche con posteggio). La concessione viene rilasciata a seguito di emissione di bando.

Qualora la vendita venga svolta in appositi locali è necessario il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata in questo caso documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dei locali e degli impianti alle norme vigenti.

 

Dove e quando:

Presso Ufficio di Polizia Locale area commercio aree pubbliche negli orari di ufficio dalle ore 08.45 alle 11.00 da Lunedì al Sabato

 

Tempi e costi:

L'attività può essere iniziata sin dalla data di presentazione della SCIA al Comune fatto salvo il caso di posteggio fisso per cui l'attività potrà essere iniziata solo a seguito di concessione di posteggio.

 

Note:

La possibilità di vendita si estende anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici

 

Riferimento Normativo:

D.Lgs. 18/5/2001, n. 228

Pagina aggiornata il 26/04/2023 09:36

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